Condizioni generali (CG)
– A partire dal 1° ottobre 2026 –
1. Ambito di applicazione e basi contrattuali
1.1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni generali («CG») disciplinano i diritti e gli obblighi generali tra beppo AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich (di seguito «beppo»), e i suoi committenti (di seguito ciascuno il «Committente») in relazione ai prodotti, alle piattaforme, alle applicazioni e ai servizi offerti da beppo.
Condizioni divergenti o integrative del Committente si applicano soltanto se beppo le ha espressamente accettate in forma testuale comprovabile.
1.2 Documenti contrattuali e ordine di prevalenza
L’ambito concreto delle prestazioni nonché i diritti e gli obblighi specifici del prodotto risultano dal contratto individuale con il Committente. In caso di contraddizioni, tali documenti contrattuali individuali prevalgono sulle CG.
Nella misura in cui beppo tratta dati personali in qualità di responsabile del trattamento, per tale trattamento l’accordo sul trattamento dei dati («ATD») concluso tra le parti prevale sulle CG.
2. Basi del rapporto commerciale
2.1 Oggetto del contratto
L’oggetto del rapporto commerciale è determinato dal contratto individuale con il Committente.
beppo è tenuta a fornire le prestazioni con la dovuta diligenza nell’ambito concordato, ma non garantisce un determinato incasso, esito processuale o di recupero crediti, decisione di un’autorità o altro risultato economico, salvo diverso accordo espresso.
2.2 Responsabilità del Committente
Il Committente garantisce di essere autorizzato a incaricare beppo e a far valere le pretese da esso trasmesse o trattate tramite beppo. Nel proprio ambito di responsabilità, risponde del rispetto delle disposizioni legali, amministrative e contrattuali applicabili nonché dell’esattezza, completezza e liceità della raccolta delle informazioni, dei documenti e dei mezzi di prova forniti. Il Committente informa immediatamente beppo di eventuali modifiche.
Il Committente deve fornire prove complete e aggiornate. beppo può richiedere ulteriori documenti nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dell’incarico. Il trattamento di un caso può essere rifiutato, sospeso o interrotto qualora sussistano fondati indizi di informazioni inesatte o incomplete, prove insufficienti, mancanza di autorizzazione, una pretesa illecita o altri impedimenti giuridici o di fatto.
beppo è autorizzata a trasmettere le prove, nella misura necessaria per chiarire, far valere o difendere pretese, alle autorità competenti, ai tribunali o ai rappresentanti legali incaricati.
3. Erogazione delle prestazioni, sistemi e terzi
Non sussiste alcun diritto a un funzionamento in ogni momento completamente ininterrotto o privo di errori di applicazioni, portali o interfacce.
beppo può manutenere, aggiornare, sostituire e sviluppare ulteriormente sistemi, funzioni e processi tecnici, purché la funzionalità complessiva concordata non ne risulti sostanzialmente compromessa.
Nella misura in cui l’erogazione delle prestazioni dipende da infrastrutture o sistemi esterni che non sono né selezionati né controllati da beppo, beppo non può garantirne la disponibilità o il funzionamento privo di errori.
4. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal contratto individuale concluso tra le parti nonché dall’accordo sul trattamento dei dati (ATD).
5. Proprietà, diritti di proprietà intellettuale e riservatezza
Materiali, apparecchi e altri oggetti che beppo mette a disposizione del Committente in prestito o per l’uso restano di proprietà di beppo e devono essere restituiti entro dieci giorni di calendario dalla cessazione del contratto, salvo diverso accordo.
Tutti i diritti su applicazioni, portali, software, interfacce, modelli, marchi, design, documentazioni e altri risultati di lavoro messi a disposizione da beppo restano a beppo o ai rispettivi titolari dei diritti. Per la durata del contratto, il Committente riceve un diritto d’uso non esclusivo, non trasferibile e limitato allo scopo contrattuale concordato.
I diritti sui dati, documenti, immagini, video e altri contenuti forniti dal Committente restano al Committente o ai rispettivi titolari dei diritti. Il Committente concede a beppo i diritti d’uso e di trattamento necessari all’esecuzione del contratto e garantisce di esserne autorizzato.
Ciascuna parte tratta come riservate le informazioni commerciali, tecniche, finanziarie e organizzative non pubbliche dell’altra parte alle quali ha accesso nell’ambito del rapporto contrattuale e che, in base alle circostanze, sono riconoscibili come riservate, e le utilizza esclusivamente per l’esecuzione del contratto.
L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano comprovabilmente di dominio pubblico, già lecitamente note alla parte ricevente, ottenute da un terzo autorizzato senza obbligo di riservatezza o sviluppate in modo indipendente.
La divulgazione è consentita nella misura in cui sia prescritta dalla legge, da un’autorità o da un tribunale oppure sia necessaria, ai fini dell’esecuzione del contratto, nei confronti di collaboratori, ausiliari o consulenti soggetti a corrispondenti obblighi. L’obbligo di riservatezza si applica durante la durata del contratto e per cinque anni successivi; per i segreti commerciali, finché la loro protezione è necessaria.
6. Account utente e poteri di rappresentanza
Le persone alle quali il Committente concede l’accesso ad applicazioni, portali o altri sistemi di beppo sono considerate, nei confronti di beppo, autorizzate all’uso conforme al contratto nonché alla registrazione e al trattamento dei casi.
Il Committente è responsabile di concedere diritti di accesso esclusivamente a persone autorizzate, di verificarli regolarmente e di revocarli immediatamente al venir meno dell’autorizzazione. I dati di accesso devono essere trattati in modo riservato; eventuali sospetti o abusi accertati devono essere comunicati immediatamente a beppo.
Le azioni effettuate tramite un account utente attribuito al Committente sono imputate a quest’ultimo, salvo che dimostri che l’accesso è avvenuto senza autorizzazione nonostante adeguate misure di sicurezza e che beppo ne è stata informata immediatamente.
7. Responsabilità
7.1 Responsabilità di beppo
beppo risponde senza limitazioni dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave da beppo o da un ausiliario da essa impiegato, nonché nei casi in cui la responsabilità sia prevista inderogabilmente dalla legge.
In caso di negligenza lieve, beppo risponde unicamente dei danni diretti che, al momento della conclusione del contratto, erano tipicamente prevedibili per natura ed entità del contratto e che derivano dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale.
7.2 Danni esclusi
Nella misura consentita dalla legge e salvo i casi di cui alla cifra 7.1, beppo non risponde di danni indiretti, danni conseguenti, lucro cessante, risparmi non realizzati o meri danni reputazionali.
7.3 Ambito di responsabilità del Committente e sistemi esterni
beppo non risponde di danni o svantaggi nella misura in cui siano riconducibili a informazioni, dati, mezzi di prova o istruzioni inesatti, incompleti, tardivi o raccolti illecitamente dal Committente e non sussista una colpa propria di beppo.
Lo stesso vale per guasti o malfunzionamenti di sistemi esterni che esulano dalla ragionevole sfera di influenza di beppo.
7.4 Forza maggiore
Nessuna parte risponde del ritardo o dell’inadempimento di obblighi contrattuali nella misura in cui ciò derivi direttamente da eventi al di fuori della propria ragionevole sfera di influenza che non avrebbero potuto essere evitati nonostante adeguate misure preventive. La parte interessata informa l’altra parte, ove possibile, senza indugio e limita ragionevolmente gli effetti. Restano fermi gli obblighi di pagamento per le prestazioni già fornite.
8. Comunicazioni e modifiche contrattuali
8.1 Comunicazioni
Le comunicazioni giuridicamente rilevanti possono essere effettuate in forma testuale comprovabile, in particolare per e-mail, salvo che la legge o il contratto individuale richiedano una forma più rigorosa.
8.2 Modifiche delle presenti CG
beppo può utilizzare di volta in volta la versione vigente delle presenti CG.
Per i rapporti contrattuali esistenti, beppo può modificare le presenti CG nella misura in cui le modifiche non incidano in modo sostanzialmente sfavorevole sul Committente.
Le modifiche delle obbligazioni principali, dei prezzi o compensi, della ripartizione della responsabilità, della durata contrattuale o dei diritti di disdetta, nonché altre limitazioni sostanziali dei diritti del Committente, non rientrano in tale facoltà di modifica e richiedono il consenso espresso del Committente in forma testuale.
beppo comunica le modifiche in forma testuale prima della prevista entrata in vigore.
Se il Committente non si oppone alla modifica in forma testuale, la versione modificata si considera concordata a decorrere da tale data. In caso di opposizione tempestiva, continua ad applicarsi la versione precedente. Restano impregiudicati i diritti di disdetta di entrambe le parti.
9. Nullità parziale
Qualora una disposizione delle presenti CG sia interamente o parzialmente inefficace o inapplicabile, le restanti disposizioni rimangono impregiudicate. Alla disposizione inefficace o inapplicabile subentra la norma di legge applicabile. Qualora sia necessaria un’integrazione contrattuale, le parti concorderanno una disciplina giuridicamente ammissibile che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione originaria.
In caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione tedesca.
10. Diritto applicabile
A tutti i rapporti contrattuali tra beppo e il Committente si applica il diritto materiale svizzero. Le norme di conflitto che condurrebbero all’applicazione di un altro diritto sono escluse nella misura consentita dalla legge.
11. Foro competente
Per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o ad esso connesse sono competenti i tribunali di Zurigo, salvo che il diritto cogente preveda un foro diverso.
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